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STATUTO ASSOCIAZIONE
Mystery Auditing Italia

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

 

È costituita un’Associazione denominata “Associazione Mystery Auditing Italia”

 

L'associazione ha sede legale a Milano, in Via Savona, 45 e potrà istituire sedi operative anche in altre località. Il trasferimento della sede legale non rappresenta modifica statutaria e potrà essere deciso dal Comitato Direttivo.

 

La durata dell'Associazione è fino al 31/12/2035 con proroga tacita.

 

Art. 2 - Principi, oggetto e scopi

 

Associazione Mystery Auditing Italia è una Associazione libera, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, che rappresenta tutti i soggetti che sono interessati, utilizzano, svolgono l’attività di audit in incognito. L’Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere l’applicazione della metodologia dell’auditing in incognito e riconoscere e valorizzare le competenze professionali di chi svolge tale attività.

 

L’associazione è regolata dal presente Statuto e da eventuale Regolamento deliberato dall'Assemblea dei Soci. Per quanto non previsto dal presente Statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile e delle normative di riferimento.

 

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà ed equità sociale, trasparenza e democrazia.

 

L'Associazione Mystery Auditing Italia persegue in particolare i seguenti scopi:

  • diffondere e promuovere l’uso della metodologia di audit in incognito in tutti i settori, pubblici e privati, ove può essere verosimilmente applicata (ove vi sia almeno un elemento di servizio);

  • essere propulsori e promotori della cultura del servizio, dell’accoglienza e dell’ospitalità;

  • essere riferimento per gli aspetti conoscitivi e applicativi dell’attività di audit in incognito e della professione di auditor in incognito;

  • diffondere i principi etici e deontologici relativi alla progettazione ed esecuzione dell’audit in incognito così come definito nella norma UNI 11312-1;

  • accrescere il riconoscimento e il valore di mercato dell’attività di audit in incognito;

  • accrescere il riconoscimento e la notorietà, da parte del mercato, della professione di auditor in incognito presso istituzioni, imprese e organizzazioni in genere;

  • stimolare la consapevolezza delle conoscenze, abilità e competenze professionali di un auditor in incognito individuate nella norma UNI 11312-2;

  • favorire forme di coordinamento tra professionisti, ricercatori, studiosi, enti pubblici e privati, aziende e semplici cittadini interessati al tema della valutazione e auditing in incognito;

  • costruire un network di soggetti interessati all’attività di audit in incognito, favorendo lo scambio di esperienze e di conoscenze;

  • organizzare meeting, seminari e/o corsi di aggiornamento, studi e ricerche, convegni e conferenze;

 

 Art. 3 - Strumenti e attività associative

 

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono erogate a titolo gratuito. L'Associazione, qualora se ne presentasse necessità per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà stipulare accordi, contratti o convenzioni con Enti pubblici e/o altri Enti, Imprese e soggetti privati.

 

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale e per il perseguimento dei propri scopi, come definiti nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  • diffondere e presentare pubblicazioni e altre produzioni editoriali, a carattere nazionale e internazionale, sui temi di cui all’art. 2;

  • organizzare campagne di comunicazione, eventi e manifestazioni pubbliche per sensibilizzare sui temi oggetto della propria attività;

  • attivare forme di collaborazione con istituzioni, enti, organismi governativi e non governativi, università o altre associazioni;

  • organizzare, nelle forme più idonee, l’assistenza ai soci e il loro coinvolgimento;

  • collaborare e/o far parte di comitati presso organismi che si occupano di formazione, normazione tecnica, certificazione, ispezione, nazionali o internazionali.

 

In particolare, l’attività dell’Associazione può prevedere:

  • partecipazione a bandi e progetti in collaborazione con altri enti pubblici, associazioni, imprese e soggetti privati per la diffusione e la realizzazione degli scopi sociali;

  • collaborazione con altri enti, pubblici e privati, che favoriscano la realizzazione degli obiettivi dell’associazione;

  • sottoscrivere contratti e convenzioni.

 

È fatto divieto ai soci di svolgere attività diverse da quelle associative, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Le attività svolte dall'associazione sono rivolte sia ai soci che alla collettività. L’Associazione può assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni in altre associazioni o società aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, nei limiti consentiti dalla legge.

 

Art. 4 - I soci

 

L'associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia,  che si riconoscano e siano interessate alla realizzazione delle finalità e degli scopi sociali del presente statuto e che ne condividano i principi, lo spirito e gli ideali di fondo. L'adesione all'associazione è volontaria e avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e di doveri. Il numero di soci è illimitato.

L’acquisizione definitiva della qualifica di socio conferisce la facoltà di frequentare la vita dell’Associazione, gli eventi dalla stessa organizzati e di fruire dei servizi offerti ai propri componenti.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione si adopera affinché sia assicurata, al suo interno, la tutela dei diritti inviolabili della persona.

 

Sono previste le seguenti tipologie di soci:

  1. Soci costituenti: sono coloro che hanno partecipato, con il proprio lavoro, alla costituzione e fondazione dell’Associazione.

  2. Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione secondo le modalità e i termini contenuti nel presente statuto, perché ne condividono la filosofia e gli obiettivi. 

  3. Soci onorari o benemeriti: si considerano tali persone o enti che vengono insigniti di tale qualifica per volontà e deliberazione del Comitato Direttivo, a suo insindacabile giudizio, a fronte di un costante e sostanziale impegno profuso per il raggiungimento degli scopi dell’associazione, sia con donazioni economiche che con contributi elargiti in beni e servizi per la vita dell'associazione stessa, oppure per notorietà e per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

 

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione, deliberate dal Comitato Direttivo. Il socio è tenuto a conoscere e rispettare il presente statuto e a versare la quota annuale stabilita di anno in anno dal Comitato Direttivo. La quota associativa a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di perdita o decadenza della qualità di aderente e deve essere versata entro la data del 31 gennaio di ogni anno. Decade la condizione di socio ad un anno di mora del pagamento della quota associativa e/o per decisione dell’Assemblea in caso di grave inosservanza da parte del socio di quanto previsto dal presente Statuto e in particolare per atti non conformi all’oggetto sociale.

 

Art. 5 – Assunzione della qualifica di socio

 

L’adesione all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna tutti i soci a versare la quota associativa entro la data del 31 gennaio di ogni anno ed al rispetto delle norme del presente statuto, dell’eventuale regolamento, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti (Assemblea dei soci, Comitato Direttivo, Presidente).

 

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario compilare apposita domanda scritta al Comitato Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. Su tale domanda decide il Comitato Direttivo il quale in caso di ammissione provvederà a richiedere il versamento della quota associazione annuale. La qualifica si acquisisce  con tale versamento

 

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

 

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso o cancellazione dal registro delle imprese;

  • decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale;

  • recesso, da presentare per iscritto al Comitato Direttivo; il recesso è immediato e sempre accettato in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico di colui che lo esercita, anche se il socio resta comunque obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti;

  • espulsione o radiazione deliberata dal Comitato Direttivo; in ogni caso il provvedimento di espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme ancora dovute all'Associazione.

 

In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Comitato Direttivo dovrà intervenire e potrà applicare le seguenti sanzioni a suo insindacabile giudizio: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. La sanzione dovrà essere comunicata al socio entro sette (7) giorni dalla decisione; il provvedimento deve essere comunicato per iscritto e deve essere motivato. 

 

I soci possono essere espulsi dall'Associazione per i seguenti motivi:

  1. Quando non rispettano le disposizioni del presente Statuto e del codice etico, dell'eventuale regolamento/i nonché di tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie.

  2. Quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota sociale o quote di partecipazione a iniziative specifiche dell’associazione, stabilite dal Comitato Direttivo

  3. Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

 

I soci espulsi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Comitato Direttivo, inviando apposito ricorso scritto entro 30 giorni da ricevimento del provvedimento all'Assemblea dei Soci; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione, fino alla deliberazione definitiva dell'Assemblea dei Soci. Il socio espulso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

 

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riscuotere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

 

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

 

Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, comprese quelle aventi ad oggetto l'approvazione, le modifiche dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione e possono ricoprire cariche sociali. Il voto è nominale ma può essere delegato in base alle modalità di delega definite dal Comitato Direttivo. Hanno inoltre diritto a partecipare e a ricevere le informazioni relative alle attività dell’associazione.  

 

In sede di assemblea e secondo le indicazione del Comitato Direttivo, verranno stabiliti di anno in anno quelli che sono i doveri di partecipazione di ogni socio alle attività dell’Associazione stessa.

 

I soci hanno diritto di:

  • frequentare i locali in uso dell'Associazione, nel rispetto delle modalità decise dal Comitato Direttivo, e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione dei fini sociali;

  • partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e votare direttamente o per delega (massimo due per socio);

  • conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e chiedere chiarimento in merito;

  • esercitare il recesso, in qualunque momento e con comunicazione scritta al Comitato Direttivo;

  • proporre progetti, collaborazioni ed iniziative da sottoporre in forma scritta (anche via mail) al Comitato Direttivo;

  • discutere e approvare i rendiconti economici (bilancio) in sede di Assemblea dei Soci;

  • eleggere ed essere eletti membri degli Organi dell'Associazione.

 

Tutti i soci sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente Statuto, del Codice Etico e dell'eventuale regolamento deliberato dal Comitato Direttivo, di altri regolamenti interni e deliberazioni adottate dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

  • versare la quota associativa stabilita annualmente dal Comitato Direttivo e le quote di partecipazione alle singole iniziative quando dovute;

  • svolgere e attuare le attività preventivamente concordate e collaborare con gli altri soci per realizzare le finalità sociali;

  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

 

Art. 8 – Gli Organi dell'Associazione

 

Sono organi dell'associazione:

  • l'Assemblea dei Soci (art. 9);

  • il Comitato Direttivo (art. 10);

  • il Presidente (art. 11);

  • il Vice Presidente (art. 12);

  • il Segretario (art. 13);

  • il Tesoriere (art. 14);

 

Tutte le cariche elettive hanno durata di tre anni o fino a dimissioni.

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Associazione, il Comitato Direttivo, a sua discrezione, potrà definire specifiche unità organizzative, come Comitati tecnici, Gruppi di progetto, Responsabili territoriali ed altro, per fornire specifici servizi ai soci.

 

Art. 9 – Assemblea dei Soci

 

L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci che abbiano regolarmente versato la quota associativa annuale, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Le sue deliberazioni - prese in conformità alla legge e al presente statuto - obbligano tutti i soci, ivi compresi quelli dissenzienti o astenuti dal voto o non intervenuti in assemblea.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta ovvero in forma telematica (massimo due per socio).

 

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di rendiconto entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Comitato Direttivo o dal Presidente o da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso l'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

 

Le convocazioni dell'Assemblea vengono fatte a cura del Presidente (o del Segretario con apposita delega “direzionale”) tramite posta elettronica o comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data fissata, con invito a tutti i soci. Potranno tuttavia votare solo i soci in regola con il versamento delle quote sociali. La convocazione deve recare l’indicazione della data, dell’ora e del luogo in cui si terrà l’Assemblea e l’ordine del giorno da trattare.

 

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Comitato Direttivo ad ogni scadenza naturale;

  • discute e delibera in merito alle linee generali di programma di attività per l'anno sociale su proposta del Comitato Direttivo e in merito a eventuali proposte avanzate dai soci;

  • discute, valuta e approva il bilancio di rendiconto annuale.

 

In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la metà dei soci, e delibera validamente con la maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

 

L’Assemblea straordinaria delibera su:

  • modifiche dello Statuto;

  • scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo;

  • ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge e allo statuto.

In prima convocazione, l’Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. 

Tuttavia per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21 c. 3 del C.C.).

 

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica  dell'Associazione, in sua mancanza dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal socio con “anzianità associativa” maggiore e presente in assemblea.

Il presidente dell'assemblea, prima di cominciare, nomina un segretario che svolge la funzione di verbalizzante. 

Possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a discrezione del Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto da eventuali regolamenti di attuazione.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati redatti dal segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente, restano successivamente archiviati agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

 

Art. 10 – Il Comitato Direttivo

 

Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, si occupa quindi di amministrare e dirigere l'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.

 

Il Comitato Direttivo dell'Associazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea ordinaria dei Soci fra i propri componenti con possibilità di rielezione.

Possono essere eletti consiglieri:

  • i soci costituenti;

  • i soci ordinari che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

  • i soci onorari o benemeriti;

  • persone esterne proposte dal Comitato Direttivo su espressa decisione del Presidente.

 

Solo in occasione della prima elezione, i membri del Comitato direttivo sono designati direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai Soci Costituenti.

 

I membri del Comitato Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni o sino a dimissioni e sono rieleggibili.  È facoltà del Comitato Direttivo cooptare un socio in caso di decesso o dimissione di uno dei consiglieri da una carica specifica (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario) per provvedere alla sua sostituzione.

 

L'ingiustificata assenza di un consigliere per più di tre (3) riunioni consecutive del Comitato Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede su designazione del Comitato Direttivo. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il Comitato Direttivo e si dovrà procedere con un rinnovo dello stesso in Assemblea.

 

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato quanto meno da uno dei seguenti soggetti:

  • Presidente;

  • Segretario;

  • almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata, del Comitato Direttivo;

  • almeno il 30% dei soci, su richiesta motivata e scritta.

Il Comitato è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri.

 

Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea dei Soci in conformità al presente statuto;

  • concretizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

  • elaborare le linee generali di programmazione delle attività;

  • approvare il bilancio di rendiconto annuale che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’esercizio da sottoporre all'Assemblea;

  • stabilire gli importi delle quote associative annuali delle varie categorie di soci;

  • curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

  • provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo conto della gestione all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

  • predisporre e approvare gli eventuali regolamenti e/o codici etici che di volta in volta si rendessero necessari;

  • deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività deliberato dall'Assemblea dei Soci;

  • curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione, anche con il coinvolgimento nella realizzazione delle stesse di alcuni o di tutti i Soci;

  • adottare atti di carattere patrimoniale e finanziario;

  • conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Comitato stesso o a singoli Soci, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge; nonché istituire Comitati tecnici, Gruppi di progetto, Responsabili territoriali ed altro;

  • eleggere a maggioranza tra i propri membri il Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario dell'Associazione;

  • Deliberare la nomina di Soci Onorari o Benemeriti (art. 4);

  • Accogliere le domande scritte di iscrizione annuali dei Soci (art. 5);

  • Intervenire e deliberare in caso di comportamento difforme da parte di uno dei Soci (art. 6).

 

Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Comitato non è ammessa delega.

 

Di ogni delibera del Comitato Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario, nominato dal Comitato stesso. Il Segretario deve conservare agli atti tutti i verbali, unitamente a tutte le altre deliberazioni e documentazioni dell'Associazione, mettendoli a disposizione dei Soci per la libera consultazione.

 

Art. 11 – Il Presidente dell'Associazione

 

Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti, nonché Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. Viene nominato dal Comitato Direttivo, al suo interno.

Il Presidente rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio, è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, e cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e pagamenti.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Comitato Direttivo.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, al Presidente compete:

  • curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Comitato Direttivo, intrattenendo rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

  • sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

  • curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

  • adottare in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile alla sua adozione;

  • esercitare ogni altro potere riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

 

Art. 12 – Vice Presidente dell'Associazione

 

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Il Vice Presidente sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza avere avuto l'autorizzazione preventiva del Presidente dell'Associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

 

Art. 13 – Il Segretario dell'Associazione

 

Il Segretario dell'associazione viene nominato dal Comitato Direttivo, al suo interno. Resta in carica sino alla scadenza del Comitato Direttivo o fino a dimissioni, e può essere riconfermato se rieletto dall'Assemblea al rinnovo del Comitato Direttivo.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferito al momento della nomina ovvero previsti dal presente Statuto, può essere delegato poteri di firma e delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

In particolare:

  • provvede alla gestione organizzativa e amministrativa dell'Associazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

  • dà esecuzione nelle materie di sua competenza alle deliberazioni del Comitato Direttivo, nonché agli atti del Presidente, attende alla corrispondenza e compie le mansioni delegategli dal Comitato Direttivo;

  • redige e conserva l'elenco aggiornato dei soci iscritti all'Associazione e i loro contatti, i moduli di richiesta di iscrizione, le autorizzazioni per la privacy per il trattamento dei dati personali;

  • redige e conserva i verbali del Comitato, conserva e archivia i verbali dell'Assemblea, unitamente a tutte le altre deliberazioni, regolamenti e documenti dell'Associazione, mettendoli a disposizione dei Soci per la libera consultazione.

 

Art. 14 – Il Tesoriere dell'Associazione

 

Il Tesoriere viene nominato dal Comitato Direttivo, al suo interno. Resta in carica sino alla scadenza del Comitato Direttivo o fino a dimissioni, e può essere riconfermato se rieletto dall'Assemblea al rinnovo del Comitato Direttivo.

Il Tesoriere:

  •  si occupa di curare materialmente la gestione economica dell'Associazione in ossequio alle direttive impartite dal Comitato Direttivo;

  • si incarica delle riscossioni delle entrate e delle quote di iscrizioni annuali;

  • si occupa della custodia delle quote di iscrizione e degli altri contributi;

  • predispone il bilancio consuntivo annuale dell'associazione e rendiconta circa i preventivi di spesa annuali insieme al Comitato Direttivo;

  • provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese, da pagarsi sul mandato del Comitato Direttivo ovvero del Presidente;

  • su richiesta del Presidente o di qualsiasi altro membro del Comitato Direttivo deve rendere conto della situazione di cassa.

  • può essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio, come per esempio l'apertura, gestione e chiusura del conto corrente bancario o postale dell'Associazione.

 

 Art. 15 - Gratuità delle cariche

 

Tutte le cariche elettive dell'associazione sono gratuite.

Ai soci che ricoprono cariche associative compete l'eventuale rimborso di spese sostenute, preventivamente deliberate dal Comitato Direttivo, purché regolarmente documentate e nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale e dalle norme vigenti in materia.

In favore degli amministratori, dei soci, dei partecipanti e dei lavoratori o collaboratori è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. Gli utili ed avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell’attività statutaria e/o all’incremento del patrimonio dell’associazione.

Le azioni di responsabilità contro gli Amministratori dell'Associazione per fatti da loro compiuti, sono deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dai nuovi Amministratori o dai Liquidatori (2941 c.c.).

 

Art. 16 – Patrimonio

 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  1. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

  2. liberalità e contributi espressamente destinati al patrimonio con deliberazione del Comitato Direttivo;

  3. lasciti e donazioni con destinazione vincolata al patrimonio;

  4. accantonamenti e altre disponibilità patrimoniali;

  5. fondo di dotazione;

  6. ogni altro bene o diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

 

Le sovvenzioni, le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Comitato Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’Associazione.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

 

Art. 17 – Entrate

 

Per gli adempimenti dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. quote associative annuali versate dai Soci;

  2. versamenti volontari e donazioni effettuati dai Soci, sovvenzioni, elargizioni, donazioni o lasciti di terzi, non espressamente destinati ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;

  3. contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, contributi dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali ed enti in genere, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;

  4. redditi derivati dal patrimonio di cui all'art. 16;

  5. proventi derivanti da attività istituzionali;

  6. entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie, proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo;

  7. ogni altra entrata derivante dall'attività associativa svolta.

 

Art. 18 – Bilancio

 

L'esercizio dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, la politica degli investimenti e degli accantonamenti, anche con riferimento a singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Comitato Direttivo con l'ausilio del Tesoriere, e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei Soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reimpiegati esclusivamente ai fini dello sviluppo delle attività atte a perseguire gli scopi associativi. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione.

 

Art. 19 – Scioglimento

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le modalità e i termini di cui al precedente art. 9, per i seguenti motivi:

  1. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

  2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero di soci indispensabile per il conseguimento dei propri scopi;

  3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

 

Inoltre la persona giuridica si estingue, oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, quando tutti i soci sono venuti a mancare.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei Soci delibera a quale ente o associazione con finalità analoghe o a quali fini di pubblica utilità deve essere devoluto il patrimonio residuo, fatta salva in ogni caso una diversa disposizione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

 

I consiglieri non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione dell’Associazione o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’Associazione, o appena è stata adottata dall'Assemblea la deliberazione di scioglimento dell'Associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

 

Art. 20 - Norma di rinvio

 

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Comitato Direttivo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto normato dal Codice Civile e da tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

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